La legge sull’adozione (art.44 della legge 184/83 s.m.i.) prevede quattro casi di adozione particolare, applicabile nei confronti del minore che non possa essere dichiarato in stato di adottabilità:
- L’adozione a favore di parenti o terzi estranei
- L’adozione da parte del coniuge del genitore
- L’adozione di minore portatore di handicap
- L’adozione per impossibilità di affidamento preadottivo
L’adozione nei casi particolari è consentita:
- alle persone coniugate e non separate; non si richiede che il legame matrimoniale persista da un certo periodo di tempo; l’unica condizione è che il minore debba essere adottato da entrambi i coniugi
- alla persona singola, non coniugata
- per estensione interpretativa, ai conviventi.
L’adozione è consentita anche in presenza di figli legittimi.
E’ ammessa l’adozione di più minori anche con atti successivi.
NB: Per la presentazione dell'istanza in Tribunale è necessario farsi assistere da un avvocato